1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.
2. Tutti gli enti pubblici statali che operano in materie attribuite dagli articoli 55 e 56 alla competenza regionale sono trasferiti alla Regione. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono prevedere specifiche forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione a salvaguardia degli interessi unitari.
3. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.