Art. 74.
(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni).

      1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.
      2. Tutti gli enti pubblici statali che operano in materie attribuite dagli articoli 55 e 56 alla competenza regionale sono trasferiti alla Regione. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono prevedere specifiche forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione a salvaguardia degli interessi unitari.
      3. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.

 

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      4. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione. L'avviso contrario del Presidente della Regione comporta il rinvio della decisione ad altra seduta.
      5. La Regione può coordinare la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.
      6. La legge regionale statutaria determina le modalità di informazione e di partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale alle attività previste dal presente articolo.